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Abc decreto Ronchi

di Claudio Tucci

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20 novembre 2009

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Danni all'acqua e a specie naturali protette (articolo 5-bis). Si interviene in materia di Codice dell'Ambiente, chiarendo, in particolare, che il ripristino del danno ambientale in relazione all'acqua, alle specie e agli habitat naturali protetti, sia effettuato a spese del danneggiante. Dovranno, poi, adottarsi idonee misure di riparazione complementare e compensativa e, poi, come ultima ratio, procedere al risarcimento per equivalente patrimoniale. Le somme recuperate a seguito di esecuzione di condanne per danno ambientale confluiranno in un apposito Fondo presso Via XX Settembre per il finanziamento degli interventi urgenti e indifferibili.

Entrata in vigore (articolo 21). Si conferma l'entrata in vigore del decreto Ronchi il 26 settembre scorso.

Expo Milano 2015 (articolo 3-quinquies). Si mira a garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'Expo Milano 2015. Analoghe norme sono state previste per la ricostruzione in Abruzzo. In primo luogo, si affida al prefetto di Milano il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche. In tale attività, il Prefetto è supportato dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, istituito dal codice dei contratti pubblici. Sarà operativo, anche, un gruppo interforze centrale. Con riferimento, poi, ai controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti, la norma prevede che questi siano effettuati secondo quanto prescritto dalle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento. Si prevede, inoltre, la tracciabilità dei flussi finanziari. Presso la Prefettura di Milano, saranno costituiti elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori oggetto della presente legge (cosiddette white list). Il Governo riferirà al Parlamento con una relazione annuale.

Farmacie (articolo 20). Si interviene su alcuni profili transitori della disciplina sullacompatibilità tra le attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali e di gestione di farmacie. In particolare, si chiarisce l'efficacia retroattiva del nuovo regime, specificando che sono fatti salvi - benché le fattispecie fossero sorte durante la previgente disciplina di divieto - gli effetti: degli affidamenti della gestione delle farmacie comunali a società che svolgano attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali, nonché dell'acquisizione, da parte di tali società, di partecipazioni in società affidatarie della gestione di farmacie comunali.

Ferrovie (articolo 2).). Arrivano 3 chiarimenti su altrettante delicate questioni in materia ferroviaria oggetto di diatriba con l'Europa. E, cioè: indipendenza delle funzioni iniziali, tariffazione dell'accesso ferroviario e, soprattutto, organismo di regolamentazione. In primo luogo, si ribadisce l'indipendenza funzionale dell'organismo di regolazione da qualsiasi altra autorità competente preposta all'aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico, in ragione del fatto che le relative funzioni sono sì svolte da un organismo operante all'interno del ministero delle Infrastrutture, ma collocato al di fuori della struttura dipartimentale in modo tale da garantirne l'indipendenza sul piano organizzativo, giuridico e decisionale. Per quanto riguarda, invece, la questione della tariffazione dell'accesso ferroviario, la norma conferisce all'organismo di regolazione le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, tra cui i sistemi di tariffazione dell'accesso alla rete, atteso che era stata la stessa Commissione Europea a reputarlo non idoneo ad assolvere tali compiti. Le nuove disposizioni, infine, investono l'organismo di regolazione della facoltà di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie al gestore dell'infrastruttura, alle imprese ferroviarie e agli operatori del settore. Quattro le ipotesi sanzionabili. In caso di accertate violazioni relative alle norme su accesso e utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, scatta una multa fino a un massimo dell'1% del fatturato relativo ai proventi di mercato e, comunque, non superiore a un milione di euro. Si sanziona, poi, fino a 500mila euro l'inottemperanza a ordini e prescrizioni e fino a 250mila se si tergiversa (o non si forniscono) informazioni richieste dall'organismo di regolamentazione. In caso di reiterazione, le sanzioni si raddoppiano. Per evitare, poi, inutili confusioni processuali, si stabilisce la devoluzione al giudice amministrativo di tutte le controversie relative ai provvedimenti emessi dall'organismo, compresi quelli aventi contenuto sanzionatorio. Il Senato ha introdotto, inoltre, alcuni chiarimenti in materia di affidamento di servizi pubblici di trasporto. In particolare, si prevede un limite territoriale alle forniture di servizi di trasporto pubblico locale, facendo divieto alle società aggiudicatarie di partecipare a medesime procedure di gara in ambiti territoriali diversi da quelli in cui svolgono il servizio. Arriva anche un'eccezione: il divieto di partecipazione a gare in ambiti territoriali diversi da quelli in cui svolgono il servizio viene meno per le imprese aggiudicatarie di contratti pubblico di trasporto per ferrovia.

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20 novembre 2009
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